(via @Phastidio)
14 Ottobre 2012
Bonanni, Tobin tax e l’etilometro
territoriarchico imposizione-fiscale, tobin-tax Economia e Finanza, Tartassati
12 Ottobre 2012
Perché il Nobel per la Pace all´Ue è un obbrobrio
territoriarchico baldracca-europea, disunione-europea Europatia
Nelle motivazioni per il Nobel della pace all’Unione europea, i commissari norvegesi commettono una dimenticanza, anzi un´omissione grave. L’Europa ha vissuto nei Balcani un decennio di conflitti, di guerre sanguinarie, di feroci scontri etnico-religiosi, come mai si era visto dopo la seconda guerra mondiale. Quello scontro ha ragioni antiche, profonde che sono state analizzate mille volte. Ma ha anche un innesco preciso e in esso hanno messo il loro zampino proprio i Paesi membri dell’Unione europea, a cominciare dalla Germania. Il riconoscimento della secessione slovena e soprattutto di quella croata, senza prima convocare una conferenza paneuropea (con il coinvolgimento della Russia e degli Stati Uniti) per decidere l’assetto dei Balcani post comunisti e post-jugoslavi, è stato un errore costato una catena di orrori e di vite umane, al limite del genocidio. Certo, la colpa principale è del nazionalismo serbo e croato. Ma c’è una responsabilità politica dell´Ue che non può essere ignorata.
(leggi tutto su formiche.net)
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11 Ottobre 2012
i magistrati della Consulta dichiarano anticostituzionale il taglio dei loro stipendi. Ma va!
territoriarchico magistraturando Repubblica Bananiera
Come diceva qualcuno, non puoi pretendere che una zanzara faccia il rappresentante dell’autan. Ma qui si sfiora il grottesco (e stiamo parlando di istituzioni di garanzia). D’altronde, quella dei magistrati è la Casta delle Caste. Mi associo, dunque, al profondo disprezzo di Rischio Calcolato.
Macchè Fiorito, Zambetti, Penati, Maruccio? Nulla a Confronto della Magistratura Italiana.
Per una volta, parlo a nome dell’intero team di Rischio Calcolato. Questa volta persino noi, corvacci, catastrofisti e malfidati siamo rimasti senza parole. Scandalizzati, indignati, nauseati, fate voi cari lettori.
Altro che Batman Fiorito, altro che il Ras di Cinisello Balsamo Penati, altro che lo scambista Zambetti, altro che Maruccio dell’Italia dei Valori “rapinati”.
Qui, signore e signori siamo di fronte alla Corte Costituzionale che oggi ha sputato in faccia a tutti gli italiani onesti e che soffrono i morsi della peggiore crisi economica dal dopoguerra.
Non si tocchi lo stipendio dei giudici è incostituzionale, e chi lo stabilisce? I giudici ovviamente.
No, questo è davvero troppo, noi non contestiamo la legittima protesta di una categoria toccata da tagli al salario e alla progressione degli emolumenti, ma l’autodifesa corporativa attuata dell’organo costituzionale supremo va oltre ogni limite di decenza.
Dunque il sacro stipendio del magistrato è un diritto precostituito e inviolabile per legge e costituzione? E allora perché non la riforma delle pensioni? Il blocco delle assunzioni? La chiusura dell’Alcoa? La cassa integrazione degli operai Lucchini?
L’Italia è un paese inemendabile, marcio fino al midollo, la classe politica ne è solo lo specchio fedele. Il giorno della bancarotta saremo in piazza a stappare lo spumante.
ROMA – No ai tagli previsti dal decreto legge sulla manovra economica 2011-2012 per i dipendenti pubblici con stipendi superiori ai 90 mila euro lordi (-5% per la parte eccedente questo importo) e 150 mila euro (-10%). Lo ha deciso la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi. La Consulta ha dichiarato incostituzionali anche i tagli sulla retribuzione dei magistrati previsti dallo stesso decreto: per la Corte il decreto è illegittimo nella parte in cui dispone che ai magistrati non vengano erogati gli acconti 2011, 2012 e 2013 e il conguaglio del triennio 2010-2012 e nella parte in cui dispone tagli all’indennità speciale negli anni 2011 (15%), 2012 (25%) e 2013 (32%).
Maxistipendi PA. Il decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge, che detta «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», stabilisce – nella parte censurata dalla Consulta – che «in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti» delle amministrazioni pubbliche «superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonchè del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro». Secondo la Consulta questa parte della norma è incostituzionale perchè, come hanno sostenuto i vari Tar che hanno investito della questione la Corte, non consiste in una mera riduzione del trattamento economico, ma introduce un vero e proprio prelievo tributario a carico dei soli dipendenti pubblici. Qui non si è in presenza, infatti, semplicemente di una «modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro», affermano i supremi giudici, ma sicuramente di un tributo, cioè di «un prelievo a carico del dipendente pubblico», stabilito «in via autoritativa», il cui ricavato è destinato al bilancio dello Stato, con l’obiettivo finale di raggiungere «la diminuzione del debito pubblico». La Corte costituzionale conclude, dunque, che «la normativa non può considerarsi una riduzione delle retribuzioni, come sostiene l’Avvocatura dello Stato», ma è «un’imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti». E questo «viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta», poichè «il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici». A questo riguardo la Consulta nota anche che il risultato sul bilancio «avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo. L’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti – scrivono i giudici – suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali… Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza». In conclusione, sentenzia la Consulta, «il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio».
Lega: decisione Consulta grida vendetta. «Questa decisione della Consulta grida vendetta – dice Massimo Garavaglia della Lega – Siamo ancora in una Repubblica parlamentare, non è possibile che si voglia trasformarla in una regime governato dai ‘mandarinì. Il Parlamento decide in modo sacrosanto di mettere dei limiti a stipendi fuori da ogni logica e la vera casta si difende. I megadirigenti della Pubblica amministrazione possono avere stipendi fuori da ogni logica di mercato, mentre nel privato un dirigente al massimo arriva ad avere 90mila euro di pensione: per prendere una decisione simile bisogna essere fuori dal mondo. Speriamo che il presidente della Repubblica intervenga con la sua autorevolezza per eliminare questa vergogna».
dunque abbiamo l’imposta speciale a carico dei soli pubblici dipendenti? Come tale incostituzionale?
Bene e allora equipariamo completamente per trattamento normativo, fiscale e previdenziale il settore pubblico con quello privato. E facciamoci due risate.
Con profondo disprezzo.
Il Team di Rischio Calcolato.
10 Ottobre 2012
Risoluzione per un referendum per accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione presentata in Consiglio a Venezia
territoriarchico indipendenza-dall'-italia, veneto-indipendente Indipendenza
Tratto dall’articolo apparso su L’Indipendenza; risoluzione n. 44 IL DIRITTO DEL POPOLO VENETO ALLA COMPIUTA ATTUAZIONE DELLA PROPRIA AUTODETERMINAZIONE presentata il 5 ottobre 2012 dal Consigliere Foggiato:
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Premesso che:
1. è principio universalmente riconosciuto quello secondo il quale la legittimità di un ordinamento sovrano risiede solo nel “consenso del popolo”
2. il “Popolo Veneto” è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell’attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà;
3. il “Popolo Veneto” è giuridicamente riconosciuto tale anche dall’attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all’articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: “L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”;
4. è nella facoltà del “Popolo Veneto” invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) – in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) – dell’atto di adesione del Veneto all’ordinamento statuale italiano del 1866:
5. proprio l’articolo 10 della Costituzione italiana prevede che l’ordinamento giuridico dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
6. anche l’adesione del Veneto al Regno italiano con il referendum del 21 e 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta, caratterizzato, per la verità, da una serie di azioni truffaldine messe in atto dal Regno d’Italia;
7. oggi il Popolo Veneto intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente lo stesso diritto alla consultazione referendaria sul medesimo quesito sostanziale;
8. l’aspirazione ad esercitare tale diritto di consultazione diretta e ufficiale del Popolo Veneto poggia, tra l’altro, su numerose norme dei diritto internazionale che prevedono e ribadiscono il diritto all’autodeterminazione dei popoli, diritto naturale, e come tale intangibile, inalienabile e imprescrittibile, di ogni popolo libero;
9. l’autodeterminazione dei popoli è diritto solennemente proclamato e riconosciuto:
– dalla “Carta” dell’ONU all’articolo 1 comma 2 e all’articolo 55;
– dalla “Risoluzione” n.1514 (XV) del 14 dicembre 1980 della Assemblea Generale ONU;
– dal “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 88.1;
– dalla “Risoluzione” n. 2625, (XXV) del 24 ottobre 1970 dell’Assemblea Generale ONU;
– dall’”Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 parte (VIII) articoli 29-30;
– dalla “Dichiarazione” adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri dei 1 – 4 luglio 1976 – articolo 5;
10. La Corte internazionale di Giustizia ha chiarito che:
– “il principio del diritto dei popoli all’autodeterminazione, riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza della corte, costituisce uno dei principi essenziali dei diritto internazionale contemporaneo”;
“uno del principali sviluppi intervenuti nel diritto internazionale a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo é rappresentato dall’emergere di un diritto all’autodeterminazione spettante ai popoli di territori non autonomi o ai popoli sottoposti a dominio straniero. È perfettamente concepibile che un atto – quale una dichiarazione di indipendenza – non sia in violazione dei diritto internazionale senza tuttavia costituire l’esercizio di un diritto conferito da tale ordinamento”). La prassi degli stati sìa quella risalente al diciottesimo, diciannovesimo e alla prima metà del ventesimo secolo che quella sviluppatasi a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo mostra come non si sia mai formata una regola di diritto internazionale generale che proibisca l’adozione di una dichiarazione di indipendenza” (opinione consultiva resa il 22 luglio 2010 dalla Corte Internazionale di Giustizia);
– “Come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli autori della dichiarazione (di indipendenza, ndr) non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell’ambito della “cornice costituzionale” ma adottarono tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice dell’amministrazione provvisoria”.
– Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare nell’ordinamento giuridico all’interno del quale tali istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilita”;
11. iniziative di difesa, esercizio ed attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli sono state:
a) già attuate, recentemente, in Scozia ed in Galles con il ricorso alla consultazione referendaria delle rispettive popolazioni per la creazione di autonomi Parlamenti e, nel 2014, la Scozia voterà un referendum per conoscere la volontà degli Scozzesi in ordine alla dichiarazione di indipendenza del regno Unito;
b) già auspicate da altri popoli europei come quello catalano il cui Parlamento ha approvato una specifica “Risoluzione”, in data 18 dicembre 1989, la quale riafferma solennemente il diritto del “Popolo Catalano” all’esercizio di tale diritto;
c) già sollecitate nella V legislatura con la mozione n. 53 del 4 giugno 1991 ed oggi largamente sostenute dai cittadini veneti e dai cittadini di altre regioni del nord Italia. Si osserva che i Presidente di Veneto, Piemonte, Lombardia hanno assunto iniziativa di approfondimento giuridico con pareri di ammissibilità costituzione favorevoli per l’indizione di consultazioni popolari dirette nel senso indicato;
12. spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione, anche sino all’indipendenza;
13. che con la Risoluzione n. 42 del 22 aprile 1998 il Consiglio Regionale del Veneto “invocava il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo sollecitava gli organi costituzionali e istituzionali della Repubblica italiana a definire ad approvare con sollecitudine apposite norme di legge per regolare i modi e le forme di esercizio del diritto di autodeterminazione, diritto sulla base del quale nel 1866 il “Popolo Veneto” – titolare naturale della propria sovranità e della sua disposizione – ha aderito all’ordinamento statuale italiano attraverso lo strumento di consultazione diretta referendaria”;
tanto premesso e richiamato,
APPROVA
la seguente Risoluzione:
“Il Popolo Veneto”, nell’esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente
RICONOSCENDO
la attuale legalità costituzione italiana che lo vede parte fondamentale autonoma nella attuale unità di Stato;
RICHIAMATI
i principi giuridici generalmente riconosciuti dalle norme del diritto internazionale come fondanti la civile convivenza e la pace tra Popoli, nonché la consolidata giurisprudenza degli Organismi internazionali che riconoscendo il diritto dei Popoli all’autodeterminazione ne tutelano il diritto alla libera espressione della propria volontà al proposito,
RIBADISCE
il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo
IMPEGNA
il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione sino anche alla dichiarazione di indipendenza.
IMPEGNA
altresì il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta Regionale del Veneto a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione.
5 Ottobre 2012
Berlusconi: archiviamo il PDL
territoriarchico berlusconismo, quelli-del-pdl Divagazioni Pidielline
(via @JoePolpetta)
22 Settembre 2012
presentazione del libro ‘Manifesto capitalista’ di Luigi Zingales
territoriarchico fermare-il-declino, in-libreria, liberismo, svolta-liberale Economia e Finanza, Fermare il declino
Presentazione del libro di Luigi Zingales “Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta” (Ed. Rizzoli)
(via RadioRadicale)
22 Settembre 2012
Mentana ed il ritorno all’infanzia
territoriarchico itaglia-cialtrona, quelli-del-pdl, sperperi Italianide, Sperperi d'Itaglia
Più che giustificabile, sia chiaro. Ma un navigato giornalista dovrebbe sapere che queste non sono ancora le scintille, quelle che faranno saltare la polveriera. No, non ancora.
18 Settembre 2012
riparte Lerner, pieno di rughe
territoriarchico le-televisioni CartaMedia
(via @Phastidio e @FGoria)
14 Ottobre 2012
FMI: previsioni per 2012 (-2.3%) e per 2013 (-0.7%)
territoriarchico crisi-finanziaria, governo-monti, grafici-economia, uscita-dall-euro Economia e Finanza, El Gobierno
(via @borghi_claudio)